FAQ (QUELLO CHE C'È DA SAPERE)
• VERIFICAZIONE PERIODICA
• VERIFICAZIONE PERIODICA DEI MISURATORI CON SIGILLO FISCALE INTEGRO
• VERIFICAZIONE PERIODICA DEI MISURATORI PRIVI DI SIGILLO FISCALE
• TARGHETTA (COLORE VERDE) DI ESEGUITA VERIFICAZIONE PERIODICA
• TARGHETTA DI NON UTILIZZABILITA' (COLORE ROSSO) DI RIFIUTO ALLA VERIFICAZIONE PERIODICA
• TECNICO
• SIGILLO IDENTIFICATIVO
• SIGILLO FISCALE
• TARGHETTA VERIFICAZIONE PERIODICA
• MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE DI CASSA
• LIBRETTO FISCALE
• SCONTRINO FISCALE
• MANCATA EMISSIONE SCONTRINO FISCALE SANZIONI
• SCONTRINO PARLANTE
• CHIUSURA GIORNALIERA DEL REGISTRATORE DI CASSA
• SCONTRINO ERRATO
• SOSTITUZIONE O- RESTITUZIONE PRODOTTI
• REGISTRO CORRISPETTIVI
• REGISTRO PER MANCATO O MALFUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA
• DISPOSITIVO GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE)
• ROTTAMAZIONE DEFISCALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA
• ALIENAZIONE O DISMISSIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA
• SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INADEMPIMENTI IN MATERIA DI REGISTRATORI DI CASSA
• MEMORIA FISCALE
• PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA
• OBBLIGHI DEGLI UTENTI
IMPORTANTE Le informazioni riportate sono le più significative delle varie legislazioni in materia di registratori di cassa. L’intento è quello di fornire all'utente utilizzatore elementi per una migliore comprensione delle terminologie legate al registratore di cassa.La Franzini s.r.l. non risponde per eventuali danni o usi impropri, derivanti dalle informative riportate.
VERIFICAZIONE PERIODICA
I misuratori sono muniti oltre che del prescritto sigillo fiscale anche di «targhetta di verificazione periodica» con termini di validità non scaduti, applicata ai sensi del punto 4.3 a seguito di verificazione periodica. I misuratori sono sottoposti a verificazione periodica secondo la scadenza stabilita. La verificazione periodica per la prima volta viene effettuata: per i misuratori fiscali in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro un anno dalla data stessa; per gli altri misuratori fiscali: contestualmente al controllo di conformità ed in tal caso viene eseguito dall'ufficio finanziario competente o dal fabbricante abilitato, titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello; all'atto della messa in servizio del misuratore fiscale ed in tal caso la verificazione viene effettuata da laboratorio abilitato. La verificazione periodica di un misuratore è effettuata, su richiesta ed a spese dell'utente che ne ha comunicato la messa in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto, nel luogo di funzionamento da uno dei soggetti seguenti, o nelle sedi dei soggetti medesimi: da un laboratorio abilitato, nel rispetto delle condizioni fissate dal provvedimento di abilitazione del laboratorio; dal fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello; da un laboratorio di fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello, ove il laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.
VERIFICAZIONE PERIODICA DEI MISURATORI CON SIGILLO FISCALE INTEGRO
In sede di verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale integro si effettuano le seguenti operazioni: accertamento della presenza di sigillo fiscale regolare con inalterata garanzia di inaccessibilità agli organi interni; verifica della permanenza della conformità fiscale, secondo le idonee procedure specificate dal laboratorio nella sua domanda di abilitazione, comprendenti apposite prove sperimentali che escludono, comunque, interventi sugli organi interni comportanti la rimozione del sigillo fiscale. Il tecnico incaricato della verificazione periodica di un misuratore provvede a riportare nel relativo libretto fiscale di dotazione le seguenti annotazioni: 1) la data della richiesta di verificazione periodica; 2) la data di inizio e la sede dell'intervento; 3) la descrizione sommaria delle eventuali anomalie riscontrate e l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione; 4) il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il numero di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento; 5) i numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi per le operazioni di prova che, siglati dal tecnico, devono essere conservati a cura dell'utente; 6) l'ultimo numero di azzeramento risultante dopo la fase dell'intervento tecnico; 7) l'esito positivo o negativo della verificazione; 8) la data della ultimazione dell'intervento e sottoscrizione del tecnico; 9) la data dell'eventuale riconsegna dell'apparecchio nel caso che la verificazione periodica sia stata eseguita presso il laboratorio; 10) la convalida delle annotazioni con la propria firma; 11) i propri estremi identificativi, nonché quelli, secondo i casi, del laboratorio abilitato di appartenenza, del fabbricante abilitato o del suo laboratorio di fabbricante abilitato. 4.3 L'esito positivo della verificazione periodica è attestato dal tecnico incaricato mediante apposizione di «targhetta di verificazione periodica», del tipo autoadesivo che nella rimozione si distrugge, conforme al modello riportato nell'allegato II, previa indicazione della scadenza della verificazione effettuata, secondo le modalità specificate nello stesso allegato. 4. In caso di esito negativo dell'accertamento previsto alla lettera a), del punto 4.1 e/o della verifica contemplata alla lettera b), dello stesso punto, il tecnico incaricato provvede ad effettuare le seguenti operazioni: a) applicazione sul misuratore interessato di targhetta indicante la sua inutilizzabilità, conforme al modello riportato nell'allegato III; b) rilascio all'utente di apposito resoconto in cui sono descritte le difettosità tecniche, funzionali e fiscali riscontrate, ovvero i motivi dell'inutilizzabilità' fiscale dell'apparecchio stesso. Il resoconto, datato e firmato dal tecnico e dall'utente, cui viene consegnato in originale, costituisce notifica al medesimo utente dell'esito negativo della verificazione periodica. 4.5 Avverso la comunicazione di esito negativo della verificazione periodica adottata dal tecnico incaricato, l'utente può presentare ricorso all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, entro 30 giorni dalla consegna del resoconto previsto al punto 4.4, lettera b). 4.6 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di verificazione periodica, nei quali sia stata rimossa la relativa causa impeditiva, e quelli con targhetta di verificazione scaduta, illeggibile o alterata possono essere riutilizzati, a condizione che siano stati preventivamente sottoposti, con esito positivo, a verificazione periodica secondo le modalità contemplate nel presente provvedimento. 4.7 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di verificazione periodica, ove non ripresentati alla verificazione periodica entro 40 giorni dalla data della notificazione del resoconto di cui al punto 4.4, lettera b), devono essere sottoposti alla procedura di defiscalizzazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 4 aprile 1990 con l'intervento di un tecnico abilitato ad eseguire operazioni di verificazione periodica.
VERIFICAZIONE PERIODICA DEI MISURATORI PRIVI DI SIGILLO FISCALE
5.1 I misuratori privi per qualsiasi causa di sigillo fiscale, anche se muniti di «targhetta di verificazione periodica» con termini di validità non ancora scaduti, sono sottoposti ad una nuova verificazione periodica, secondo idonee procedure specificate dal laboratorio prescelto nella sua domanda di abilitazione, di valenza identica a quelle effettuate nei controlli di conformità di cui all'art. 7 del decreto. 5.2 La richiesta di verificazione periodica nei casi di misuratore senza sigillo fiscale e' accompagnata da dichiarazione dell'utente resa conformemente all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, e da dichiarazione di chi ha eseguito la riparazione, resa ai medesimi sensi, attestanti: a) che il misuratore, nei suoi componenti hardware e software, non ha subito alterazioni rispetto al corrispondente modello regolarmente approvato; b) le cause dell'assenza del sigillo fiscale; c) gli eventuali interventi eseguiti sui componenti hardware e software del misuratore; d) gli estremi identificativi dell'eventuale soggetto che ha effettuato gli interventi. 5.3 A seguito di esito positivo il tecnico incaricato della verificazione, oltre agli adempimenti previsti al punto 4.2, provvede a: a) apporre, nell'alloggiamento del sigillo fiscale, il proprio sigillo identificativo, previsto nel provvedimento di abilitazione, secondo i casi, del laboratorio o del fabbricante ai sensi rispettivamente del successivo punto 6.2 o dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto; b) applicare sul misuratore la «targhetta di verificazione periodica» prevista al punto 4.3. 5.4. In caso di esito negativo, si applicano le disposizioni dei punti 4.4 e 4.5.
TARGHETTA (COLORE VERDE) DI ESEGUITA VERIFICAZIONE PERIODICA
I numeri delle colonne di sinistra e di destra indicano il mese di scadenza. Nella posizione contrassegnata con yyyy, deve essere indicato l'anno di scadenza. Sotto l'anno di scadenza deve essere riportato il sigillo o il logotipo del laboratorio abilitato insieme al numero identificativo dell'incaricato della verificazione. Per l'identificazione del mese di scadenza contrassegnare con una X e in buona evidenza il numero indicante tale mese. Sotto la scritta misuratore fiscale riportare il n. di matricola del misuratore. Tutte le iscrizioni devono essere indelebili.
TARGHETTA DI NON UTILIZZABILITA' (COLORE ROSSO) DI RIFIUTO ALLA VERIFICAZIONE PERIODICA
Sotto la scritta «NON UTILIZZABILE» deve essere riportato il sigillo o il logotipo del laboratorio abilitato insieme al numero identificativo dell'incaricato della verificazione. Sotto la scritta misuratore fiscale riportare il n. di matricola del misuratore. Tutte le iscrizioni devono essere indelebili.
TECNICO
Il tecnico è colui che effettua la verificazione periodica su incarico del laboratorio abilitato che ha affidato il sigillo identificativo approvato dall’Agenzia delle Entrate . L'impronta del sigillo identificativo deve essere disposta su due righe ed è costituita da una sigla o dal logotipo del laboratorio (esclusivamente caratteri letterali senza segni di punteggiatura) e dal numero identificativo dell'incaricato stesso. Ad ogni tecnico viene attribuito un sigillo identificativo personale che deve essere utilizzato solo dal tecnico stesso.
SIGILLO IDENTIFICATIVO
Il sigillo identificativo attribuito al tecnico incaricato dell’esecuzione dei controlli di conformità o di verificazione periodica, previsto nel provvedimento che abilita il relativo produttore o laboratorio all’esecuzione predetta.
SIGILLO FISCALE
Sigillo fiscale o bollo fiscale di cui all’art. 7 del decreto, viene applicato al registratore di cassa e sigillato con relativo punzone identificativo del tecnico abilitato.
TARGHETTA VERIFICAZIONE PERIODICA
L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante la data di scadenza (mm/aaaa) della stessa. In caso di esito negativo, l'ispettore metrico emette apposito ardine di aggiustamento con prescrizione, avverso il quale è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di competenza.
MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE DI CASSA
L’utente deve provvedere a comunicare all’Agenzia delle Entrate entro le 24 ore di messa in servizio del registratore di cassa inviando una copia con raccomandata. La dichiarazione deve essere redatta in duplice copia e contenere i dati identificativi: dell’utente, ragione sociale, sede, partita I.V.A., gli estremi che identificano il registratore di cassa, Produttore, modello, matricola, Gran Totale ed Azzeramento di partenza, i dati del laboratorio abilitato e del tecnico che ha effettuato la messa in servizio.
LIBRETTO FISCALE
Il libretto fiscale è un documento indispensabile per l'utilizzo del misuratore fiscale, è composto da pagine progressivamente numerate e contiene le seguenti indicazioni: ragione sociale del produttore, rivenditore e utilizzatore - denominazione del modello - numero di matricola ed estremi del decreto di approvazione del modello. Il numero di partita IVA le eventuali variazioni di ragione sociale nonché i passaggi di proprietà. Il libretto fiscale dovrà essere aggiornato ogni volta che si effettua un intervento di manutenzione e verificazione periodica. In caso di mal funzionamento del registratore di cassa l’utente deve chiedere tempestivamente l'intervento di un laboratorio autorizzato e annotare data e ora della richiesta su tale libretto. In caso di furto o smarrimento dovrà essere inoltrata denuncia all’autorità competente e richiedere immediatamente un duplicato alla casa produttrice. Il libretto fiscale deve essere sempre a disposizione per un qualsiasi controllo l’utente è responsabile per la corretta conservazione dello stesso.
SCONTRINO FISCALE
Lo scontrino fiscale deve essere emesso utilizzando appositi registratori di cassa (previsti dalla legge ed installati da un tecnico autorizzato). Esso deve riportare: ragione sociale ovvero cognome e nome del soggetto che lo emette; partita Iva e ubicazione dell’esercizio; corrispettivo comprensivo di Iva ed eventuali sconti; data, ora di emissione e numero progressivo; numero di matricola dell’apparecchio e logotipo fiscale. Alla fine della giornata il contribuente deve stampare lo scontrino di chiusura giornaliera che riporta sia il totale dei corrispettivi del giorno sia l’ammontare cumulativo dei totali giornalieri precedenti.
MANCATA EMISSIONE SCONTRINO FISCALE SANZIONI
Nuove norme sullo scontrino fiscale sono entrate in vigore il 29 novembre 2006. Mancata emissione o emissione per importi inferiori delle ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro. Identica sanzione si applica in caso di omesse annotazioni sul registro dei corrispettivi sostitutivo in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. La sanzione non può essere inferiore a 516 euro. La legge prevede, quale sanzione accessoria al mancato rilascio di tre scontrini o tre ricevute fiscali nell’arco di cinque anni, la chiusura dell’esercizio. La chiusura scatta automaticamente alla terza infrazione rilevata. La chiusura è disposta dalla direzione regionale dell’agenzia delle Entrate. Deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione. La norma dispone che quando siano state contestate, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo da tre giorni a un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione supera la somma di 50.000 euro, la sospensione è disposta per un periodo da 1 mese a 6 mesi. La sanzione della chiusura dell’esercizio è disposta anche nel caso in cui il contribuente che ha commesso la violazione definisce in via agevolata la sanzione principale (cioè definisce il verbale con il pagamento di un quarto della sanzione irrogata rinunciando a proporre ricorso). Altra importantissima novità consiste nell’immediata esecutività del provvedimento di chiusura, in deroga alle norme generali in base alle quali le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. Di conseguenza il ricorso contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sospende il calcolo delle tre omissioni in cinque anni e la sanzione della chiusura può scattare lo stesso, anche se si è fatto ricorso.
SCONTRINO PARLANTE
Lo scontrino parlante della farmacia entra in vigore dal 1° gennaio 2008. Questi dovrà contenere il codice fiscale dell'acquirente o del destinatario del farmaco e la descrizione del prodotto acquistato (per questo anche detto scontrino parlante). A partire da questa data le spese sostenute per i farmaci potranno essere detratte solamente se documentate da fattura oppure dal nuovo scontrino parlante delle farmacie, cioè con la descrizione della natura, qualità e quantità di ciò che si sta acquistando.
CHIUSURA GIORNALIERA DEL REGISTRATORE DI CASSA
La chiusura giornaliera del registratore di cassa fiscale va effettuata non oltre le ore 24,00 del giorno di emissione del primo scontrino fiscale. Il contenuto dello scontrino di chiusura giornaliera deve contenere: • L’ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno. • E obbligatorio fare la chiusura giornaliera del registratore di cassa anche se l’importo dei corrispettivi e pari a zero. • Non è obbligatorio fare la chiusura giornaliera nei casi di sospensione dell’attività per cause di forza maggiore per ferie, malattia, infortuni o per gravi motivi personali. La chiusura fiscale giornaliera, effettuata con il registratore di cassa, deve essere conservata dall’utente per almeno 5 anni. Il giornale di fondo cartaceo oppure elettronico (DGFE), deve essere conservato per almeno un biennio dall’ultima data memorizzata.
SCONTRINO ERRATO
In caso di scontrino errato il legislatore nell'articolo 12 ultimo comma del Decreto 23 marzo 1983 stabilisce che, "Gli scontrini erroneamente emessi e non ancora rilasciati possono essere annullati mediante idonea annotazione (2 barre traverse e la dicitura scontrino errato), anche della relativa causale, sullo stesso documento che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliera". Degli scontrini erroneamente emessi e rilasciati si occupa la circolare N. 60 del 10 giugno 1983 della Direzione generale delle tasse e recita "Gli scontrini erroneamente emessi e rilasciati non possono essere annullati, ma delle erronee risultanze, sempreché sussistano comprovati presupposti, può tenersi conto in sede di annotazione sui registri dei corrispettivi e di prima nota e non oltre tale momento". Quindi la correzione è possibile in linea teorica, in pratica risulta difficile sopratutto se si tratta di errori grossolani e frequenti (es. digito ? 10,00 e solitamente questa cifra rientra in una digitazione ordinaria, se digito ? 1000,00 e questa non rientra in una digitazione ordinaria, risulta più facile dimostrare che sussistano comprovati presupposti), la correzione deve essere eseguita nel momento stesso in cui avviene l'annotazione sui registri dei corrispettivi, scaduto tale termine, l'annotazione è tardiva e la correzione non è più consentita. Per ovviare all'inconveniente di digitare importi elevati erroneamente, i registratori di cassa consentono di impostare un limite massimo d'importo digitabile.
SOSTITUZIONE O- RESTITUZIONE PRODOTTI
I registratori di cassa consentono con la funzione reso la sostituzione del prodotto, l’importo dello scontrino deve essere uguale all’importo del prodotto reso o sostituito, lo scontrino non può essere emesso con un importo in negativo.
REGISTRO CORRISPETTIVI
Nel registro dei corrispettivi devono essere riportati: l’ammontare globale dei corrispettivi imponibili l’ammontare globale dei corrispettivi non imponibili e di tutte le operazioni esenti iva gli incassi possono essere registrati sul registro dei corrispettivi non oltre fine mese.
REGISTRO PER MANCATO O MALFUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA
Nel registro devono essere riportati: importo incassato da ogni singolo cliente annotare distintamente su apposito registro l’importo totale complessivo delle merci vendute. In alternativa al registro si può emettere ricevuta fiscale
DISPOSITIVO GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE)
Agenzia delle entrate, con provvedimento in data 31 maggio 2002, ha proceduto all'introduzione del dispositivo giornale di fondo elettronico (DGFE), con funzioni alternative a quelle dell'attuale supporto cartaceo ai fini della conservazione dei dati riportati negli scontrini fiscali; allo scopo, è stato modificato il D.M. 30 marzo 1992, con l'aggiunta dell'art. 16-bis. In caso di richiesta dell’organo di controllo (Finanza) l’utente deve esser in grado di stampare il contenuto del DGFE. Nel caso non fosse capace le autorità possono procedere alla lettura del DGFE stesso fuori dalla sede dell’utente e procedere ai controlli. Nel caso di cessione del registratore di cassa il DGFE deve essere custodito dal vecchio proprietario e chi acquista il registratore di cassa usato deve munirsi di un nuovo DGFE. Anche nel caso di registratori di cassa dati in noleggio ogni volta che cambia l’utilizzatore deve inizializzare un nuovo DGFE.
ROTTAMAZIONE DEFISCALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA
Nel caso che si proceda alla defiscalizzazione del registratore di cassa il proprietario dello stesso lo deve conservare per non meno di dieci anni dalla data della defiscalizzazione. Nel caso di rottamazione: il proprietario dovrà consegnare alla ditta che procede alla rottamazione, il misuratore fiscale completo di libretto fiscale, dichiarazione dell’avvenuta defiscalizzazione e documento di trasporto (DDT) in cui verrà indicato il modello e la matricola precisando che trattasi di apparecchio da rottamare completo di memoria fiscale e di libretto di dotazione.
ALIENAZIONE O DISMISSIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA
Il proprietario del registratore di cassa che decide di alienare o dismettere l’uso del registratore di cassa deve entro le 24 ore dalla chiusura dello stesso dare comunicazione all’UFFICIO DELLE ENTRATE mediante una dichiarazione prodotta in duplice copia contenente i dati identificativi: ragione sociale, sede, partita I.V.A., gli estremi che identificano il registratore di cassa (Produttore, modello, matricola, Gran Totale ed ultimo Azzeramento), i dati del laboratorio abilitato e del tecnico che ha effettuato la chiusura. La dichiarazione di dismissione deve essere spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno all’Agenzia delle Entrate.
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INADEMPIMENTI IN MATERIA DI REGISTRATORI DI CASSA
Mancata e non corretta tenuta dei registri e del LIBRETTO FISCALE: da € 258,00 a €1032,00 Mancata installazione del registratore di cassa: da € 1032,00 a € 4132,00 Mancata dichiarazione installazione o defiscalizzazione del registratore di cassa: da 258 € a € 1.032,00 Nuove norme sullo scontrino fiscale sono entrate in vigore il 29 novembre 2006. Mancata emissione o emissione per importi inferiori delle ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro. Identica sanzione si applica in caso di omesse annotazioni sul registro dei corrispettivi sostitutivo in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. La sanzione non può essere inferiore a 516 euro. La legge prevede, quale sanzione accessorio al mancato rilascio di tre scontrini o tre ricevute fiscali nell’arco di cinque anni, la chiusura dell’esercizio. La chiusura scatta automaticamente alla terza infrazione rilevata. La chiusura è disposta dalla direzione regionale dell’agenzia delle Entrate.
MEMORIA FISCALE
La memoria fiscale e saldata ermeticamente e contiene un componente elettronico interno in cui sono registrati i totali giornalieri, numero di azzeramenti e data. Non può essere ne manomessa né tantomeno rimossa.
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA
1. La periodicità della «verificazione periodica» dei misuratori è annuale. 2. I misuratori sono sottoposti alla verificazione periodica entro la scadenza indicata dalla targhetta di verificazione periodica.
OBBLIGHI DEGLI UTENTI
Gli utenti, fatto salvo ogni altro obbligo previsto dalle norme vigenti, ivi compresi quelli fissati dagli altri punti del presente provvedimento: a) non possono impiegare o detenere nel luogo di svolgimento dell'attività' di vendita nel diretto ed immediato rapporto con il pubblico, misuratori non sottoposti a verificazione entro il termine prescritto, privi per causa qualsiasi di sigillo fiscale o di targhetta di verificazione periodica, o dichiarati non utilizzabili; b) rispondono del corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad essi connesso; c) mantengono l'integrità' dell'etichetta di verificazione periodica e del sigillo fiscale tranne il caso di rimozione per riparazione; d) non utilizzano strumenti che presentino difformità, difettosità o inaffidabilità ai sensi delle norme vigenti in materia di misuratori fiscali, delle quali abbiano conoscenza. 8.2 I misuratori contemplati nel punto 8.1, lettera a), sono considerati, a tutti gli effetti, privi di sigillo fiscale.